Onorevoli Colleghi! - L'articolo 108 del codice penale, che tratta della tendenza a delinquere, definisce «delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, (...) il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate» dalla legge (ad esempio movente, comportamento tenuto durante e dopo il reato), «riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole». Tale disposizione disciplina, quindi, la terza figura della cosiddetta «pericolosità qualificata», delineando un ulteriore tipo legale criminologico a sfondo preventivo che tuttavia, nel tempo, ha dato luogo a discussioni particolarmente accese in dottrina. In particolare, i seri e crescenti dubbi sorti in relazione alla tipologia del delinquente per tendenza delineata dalla normativa trovano motivazione nel fatto che, a differenza dell'abitualità e della professionalità criminose (articoli 102, 103, 104 e 105 del codice penale), la tendenza a delinquere (articolo 108 del codice penale) si pone come svincolata, in ipotesi, dal dato della reiterazione criminosa, poiché la correlativa dichiarazione può riguardare anche un delinquente primario e trovare possibile fondamento nella commissione di un unico delitto.
Alla luce di tali considerazioni, è ben comprensibile il diffuso auspicio di una eliminazione di tale qualificazione normativo-criminologica del codice stesso (Romano, Grasso). Non a caso le più recenti riflessioni in materia abbracciano, per trattare l'istituto in esame, una prospettiva